{"id":708,"date":"2020-07-20T10:21:49","date_gmt":"2020-07-20T10:21:49","guid":{"rendered":"https:\/\/ilariamorganti.it\/?page_id=708"},"modified":"2020-07-20T10:21:49","modified_gmt":"2020-07-20T10:21:49","slug":"cookie-policy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ilariamorganti.it\/index.php\/cookie-policy\/","title":{"rendered":"Cookie Policy"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-normal-font-size\">[doc. web n.&nbsp;3118884]<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Individuazione delle modalit\u00e0 semplificate per l\u2019informativa e l\u2019acquisizione del consenso per l\u2019uso dei cookie \u2013 8 maggio 2014<br><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2014\/06\/03\/14A04066\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><em>(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)<\/em><\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Registro dei provvedimenti<br>n. 229 dell\u20198 maggio 2014<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI<\/strong><a href=\"https:\/\/www.burracogame.com\/\"><\/a><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">VISTA la&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/35284\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>direttiva 2002\/58\/CE<\/strong><\/a>&nbsp;del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">VISTA la&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/1798132\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">direttiva 2009\/136\/CE del 25 novembre 2009<\/a>, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002\/22\/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in&nbsp; materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002\/58\/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del&nbsp;<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:364:0001:0011:IT:PDF\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">regolamento (CE) n. 2006\/2004<\/a>&nbsp;sulla cooperazione tra le autorit\u00e0 nazionali responsabili dell\u2019esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 \u201cModifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009\/136\/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/1707229\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">2009\/140\/CE<\/a>&nbsp;in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006\/2004 sulla cooperazione tra le autorit\u00e0 nazionali responsabili dell\u2019esecuzione della normativa a tutela dei consumatori\u201d (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito \u201cCodice\u201d) e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">VISTA la precedente deliberazione del Garante recante&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/2139697\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u201cAvvio di una consultazione pubblica ai sensi dell\u2019art. 122 volta ad individuare modalit\u00e0 semplificate per l\u2019informativa di cui all\u2019art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali\u201d<\/a>&nbsp;(Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04\/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02\/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link&nbsp;<a href=\"http:\/\/ec.europa.eu\/justice\/data-protection\/article-29\/documentation\/opinion-recommendation\/files\/2012\/wp194_en.pdf\">http:\/\/ec.europa.eu\/justice\/data-protection\/article-29\/documentation\/opinion-recommendation\/files\/2012\/wp194_en.pdf<\/a>&nbsp;e&nbsp;<a href=\"http:\/\/ec.europa.eu\/justice\/data-protection\/article-29\/documentation\/opinion-recommendation\/files\/2013\/wp208_en.pdf\">http:\/\/ec.europa.eu\/justice\/data-protection\/article-29\/documentation\/opinion-recommendation\/files\/2013\/wp208_en.pdf<\/a>);<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonch\u00e9 dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l\u2019Autorit\u00e0, nell\u2019ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e pi\u00f9 diretto confronto con i suindicati soggetti, nonch\u00e9 con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale&nbsp; oltre a individuare le modalit\u00e0 semplificate per rendere l\u2019informativa online agli utenti sull\u2019archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati&nbsp; si intende fornire idonee indicazioni sulle modalit\u00e0 con le quali procedere all\u2019acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">CONSIDERATO che la disciplina relativa all\u2019uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon\/web bug, clear GIF o altri), che consentono l\u2019identificazione dell\u2019utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell\u2019ambito del presente provvedimento;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">VISTE le osservazioni dell\u2019Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell\u2019art. 15 del regolamento n. 1\/2000;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">RELATORE il dott. Antonello Soro;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>PREMESSA<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p style=\"font-size:18px\"><strong>1. Considerazioni preliminari.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall\u2019utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l\u2019utente pu\u00f2 ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. \u201cterze parti\u201d), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalit\u00e0: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, \u00e8 necessario distinguerli&nbsp; posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri&nbsp; proprio sulla base delle finalit\u00e0 perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si \u00e8 mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009\/136\/CE, ha ricondotto l\u2019obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all\u2019installazione di cookie utilizzati per finalit\u00e0 diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l\u2019art. 122 del Codice).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie \u201ctecnici\u201d e cookie \u201cdi profilazione\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\"><em>a. Cookie tecnici.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di \u201ceffettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della societ\u00e0 dell\u2019informazione esplicitamente richiesto dall\u2019abbonato o dall\u2019utente a erogare tale servizio\u201d (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalit\u00e0, che permettono all\u2019utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l\u2019acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Per l\u2019installazione di tali cookie non \u00e8 richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l\u2019obbligo di dare l\u2019informativa ai sensi dell\u2019art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potr\u00e0 fornire con le modalit\u00e0 che ritiene pi\u00f9 idonee.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\"><em>b. Cookie di profilazione<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all\u2019utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell\u2019ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasivit\u00e0 che tali dispositivi possono avere nell\u2019ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l\u2019utente debba essere adeguatamente informato sull\u2019uso degli stessi ed esprimere cos\u00ec il proprio valido consenso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Ad essi si riferisce l\u2019art. 122 del Codice laddove prevede che \u201cl\u2019archiviazione delle informazioni nell\u2019apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l\u2019accesso a informazioni gi\u00e0 archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l\u2019utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalit\u00e0 semplificate di cui all\u2019articolo 13, comma 3\u201d (art. 122, comma 1, del Codice).<\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:18px\"><strong>2. Soggetti coinvolti: editori e \u201cterze parti\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, \u00e8 quello soggettivo. Occorre, cio\u00e8, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell\u2019utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l\u2019utente sta visitando (che pu\u00f2 essere sinteticamente indicato come \u201ceditore\u201d) o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. \u201cterze parti\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Sulla base di quanto emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale distinzione tra i due soggetti sopra indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare correttamente i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilit\u00e0, con riferimento al rilascio dell\u2019informativa e all\u2019acquisizione del consenso degli utenti online.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Vi sono molteplici motivazioni per le quali non risulta possibile porre in capo all\u2019editore l\u2019obbligo di fornire l\u2019informativa e acquisire il consenso all\u2019installazione dei cookie nell\u2019ambito del proprio sito anche per quelli installati dalle \u201cterze parti\u201d.<br>In primo luogo, l\u2019editore dovrebbe avere sempre gli strumenti e la capacit\u00e0 economico-giuridica di farsi carico degli adempimenti delle terze parti e dovrebbe quindi anche poter verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle terze parti e le finalit\u00e0 da esse realmente perseguite con l\u2019uso dei cookie. Ci\u00f2 \u00e8 reso assai arduo dal fatto che l\u2019editore spesso non conosce direttamente tutte le terze parti che installano cookie tramite il proprio sito e, quindi, neppure la logica sottesa ai relativi trattamenti. Inoltre, non di rado tra l\u2019editore e le terze parti si frappongono soggetti che svolgono il ruolo di concessionari, risultando di fatto molto complesso per l\u2019editore il controllo sull\u2019attivit\u00e0 di tutti i soggetti coinvolti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">I cookie terze parti potrebbero, poi, essere nel tempo modificati dai terzi fornitori e risulterebbe poco funzionale chiedere agli editori di tenere traccia anche di queste modifiche successive.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte pi\u00f9 \u201cdebole\u201d del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi societ\u00e0 caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralit\u00e0 di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l\u2019editore ad inserire sull\u2019home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ci\u00f2 determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell\u2019informativa rilasciata dall\u2019editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l\u2019utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ci\u00f2 vanificando anche l\u2019intento di semplificazione previsto dall\u2019art. 122 del Codice.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Analogamente, per quanto concerne l\u2019acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte&nbsp; tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l\u2019accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall\u2019altro, non potendo ravvisarsi una contitolarit\u00e0 con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed \u00e8, quindi, in tale veste che, come si vedr\u00e0 pi\u00f9 avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell\u2019informativa e all\u2019acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:18px\"><strong>3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell\u2019ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalit\u00e0 di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avr\u00e0 quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si \u00e8 detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall\u2019art. 122, comma 1, del Codice&nbsp; siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull\u2019installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall\u2019art. 23 del Codice) e, dall\u2019altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuit\u00e0 della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall\u2019Autorit\u00e0, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalit\u00e0 con le quali rendere l\u2019informativa in forma semplificata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">\u00c8 peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell\u2019informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalit\u00e0 di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell\u2019informativa.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:18px\"><strong>4. L\u2019informativa con modalit\u00e0 semplificate e l\u2019acquisizione del consenso online<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Ai fini della semplificazione dell\u2019informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall\u2019art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Nel momento in cui l\u2019utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa \u201cbreve\u201d, contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l\u2019utente pu\u00f2 accedere al sito), integrata da un\u2019informativa \u201cestesa\u201d, alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall\u2019utente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Affinch\u00e9 la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all\u2019uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l\u2019informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e pi\u00f9 dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell\u2019informativa estesa, la possibilit\u00e0 di esprimere scelte pi\u00f9 specifiche.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\"><em>4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Pi\u00f9 precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni&nbsp; ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuit\u00e0 nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando&nbsp; contenente le seguenti indicazioni:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall\u2019utente nell\u2019ambito della navigazione in rete;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">b) che il sito consente anche l\u2019invio di cookie \u201cterze parti\u201d (laddove ci\u00f2 ovviamente accada);<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">c) il link all\u2019informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull\u2019uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilit\u00e0 di scegliere quali specifici cookie autorizzare;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">d) l\u2019indicazione che alla pagina dell\u2019informativa estesa \u00e8 possibile negare il consenso all\u2019installazione di qualunque cookie;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">e) l\u2019indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un\u2019immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all\u2019uso dei cookie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l\u2019informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell\u2019azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell\u2019utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuit\u00e0, seppur minima, dell\u2019esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell\u2019utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Resta ferma naturalmente la possibilit\u00e0 per gli editori di ricorrere a modalit\u00e0 diverse da quella descritta per l\u2019acquisizione del consenso online all\u2019uso dei cookie degli utenti, semprech\u00e9 tali modalit\u00e0 assicurino il rispetto di quanto disposto dall\u2019art. 23, comma 3, del Codice.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">In conformit\u00e0 con i principi generali, \u00e8 necessario in ogni caso che dell\u2019avvenuta prestazione del consenso dell\u2019utente sia tenuta traccia da parte dell\u2019editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002\/58\/CE).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">La presenza di tale \u201cdocumentazione\u201d delle scelte dell\u2019utente consente poi all\u2019editore di non riproporre l\u2019informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilit\u00e0 per l\u2019utente di negare il consenso e\/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all\u2019uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all\u2019informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\"><em>4.2. L\u2019informativa estesa.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">L\u2019informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall\u2019art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalit\u00e0 dei cookie installati dal sito e consentire all\u2019utente di selezionare\/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell\u2019informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">All\u2019interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l\u2019editore ha stipulato accordi per l\u2019installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l\u2019editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovr\u00e0 linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l\u2019eventualit\u00e0 che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all\u2019interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall\u2019editore, come nel caso dei concessionari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Al fine di mantenere distinta la responsabilit\u00e0 degli editori da quella delle terze parti in relazione all\u2019informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, gi\u00e0 in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ci\u00f2 intendendosi anche gli stessi concessionari).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Nel medesimo spazio dell\u2019informativa estesa deve essere richiamata la possibilit\u00e0 per l\u2019utente (alla quale fa riferimento anche l\u2019art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all\u2019uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall\u2019utente, l\u2019editore potr\u00e0 predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:18px\"><strong>5.&nbsp; Notificazione del trattamento.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Si ricorda che l\u2019uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all\u2019obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell\u2019art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a \u201cdefinire il profilo o la personalit\u00e0 dell\u2019interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a&nbsp; monitorare l\u2019utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">L\u2019uso dei cookie \u00e8, invece, sottratto all\u2019obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli \u201crelativi all\u2019utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l\u2019apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformit\u00e0 alla disciplina applicabile, all\u2019esclusivo&nbsp; fine di agevolare l\u2019accesso ai contenuti di un sito Internet\u201d (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all\u2019obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalit\u00e0 diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:18px\"><strong>6. Tempi di adeguamento.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Come gi\u00e0 evidenziato in precedenza, il Garante \u00e8 consapevole dell\u2019impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avr\u00e0 sull\u2019intero settore della societ\u00e0 dei servizi dell\u2019informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richieder\u00e0 un notevole impegno, anche in termini di tempo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">In ragione di ci\u00f2, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalit\u00e0 semplificate ivi individuate.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:18px\"><strong>7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all\u2019art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, \u00e8 prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">L\u2019installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">L\u2019omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall\u2019art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, \u00e8 sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>TUTTO CIO\u2019 PREMESSO IL GARANTE<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell\u2019individuazione delle modalit\u00e0 semplificate per l\u2019informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito&nbsp; stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">a)&nbsp; che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall\u2019utente nell\u2019ambito della navigazione in rete;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">b) che il sito consente anche l\u2019invio di cookie \u201cterze parti\u201d (laddove ci\u00f2 ovviamente accada);<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">c) il link all\u2019informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">\u2022&nbsp; uso dei cookie tecnici e analytics;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">\u2022&nbsp; possibilit\u00e0 di scegliere quali specifici cookie autorizzare;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">\u2022 possibilit\u00e0 per l\u2019utente di manifestare le proprie opzioni in merito all\u2019uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">d) l\u2019indicazione che alla pagina dell\u2019informativa estesa \u00e8 possibile negare il consenso all\u2019installazione di qualunque cookie;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">e) l\u2019indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un\u2019immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all\u2019uso dei cookie;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">2. ai sensi dell\u2019art. 154, comma 1, lett. c), del Codice&nbsp; ai fini di mantenere distinta la responsabilit\u00e0 dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti&nbsp; prescrive ai medesimi gestori di acquisire gi\u00e0 in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l\u2019acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ci\u00f2 intendendosi anche i concessionari).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-normal-font-size\">Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell\u2019Ufficio pubblicazione leggi e decreti.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Roma, 8 maggio 2014<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[doc. web n.&nbsp;3118884] Individuazione delle modalit\u00e0 semplificate per l\u2019informativa e l\u2019acquisizione del consenso per l\u2019uso dei cookie \u2013 8 maggio<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":5,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-708","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ilariamorganti.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/708","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ilariamorganti.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ilariamorganti.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilariamorganti.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilariamorganti.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=708"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/ilariamorganti.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/708\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":712,"href":"https:\/\/ilariamorganti.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/708\/revisions\/712"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ilariamorganti.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=708"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}